Art. 5.

      1. Al fine di agevolare l'acquisizione dei suoli strettamente necessari alla realizzazione degli impianti eolici, i richiedenti possono, in caso di trattativa infruttuosa con i relativi proprietari, rivolgersi al prefetto competente per l'occupazione temporanea e per il decreto finale di espropriazione. Al fine dell'applicazione del presente comma è comunque necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) la dimostrazione che la trattativa di acquisto si è rivelata infruttuosa in presenza di una offerta uguale o maggiore rispetto ai prezzi correnti di mercato;

          b) la pretesa, da parte dei legittimi proprietari, di condizioni particolarmente restrittive o di particolari limiti o vincoli, sempre in presenza di offerta in denaro ai prezzi correnti di mercato;

          c) la mancanza di un proprietario diretto con il quale condurre la trattativa, previa dimostrazione di infruttuosi tentativi;

 

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          d) l'appartenenza dei terreni interessati allo Stato, a enti locali o ad altre istituzioni pubbliche.

      2. Nei casi di cui al comma 1, il prefetto, accertata la congruità dell'offerta paragonata ai prezzi correnti di mercato stimati dall'ufficio tecnico erariale competente, dispone entro due mesi dalla data della richiesta gli atti per l'occupazione temporanea del territorio previo deposito infruttifero da parte dei proponenti, presso la Banca d'Italia, della somma equivalente, che è messa immediatamente a disposizione dei legittimi proprietari o di altri soggetti che dimostrano il relativo diritto.